STATUTO SOCIALE

Ultima modifica approvata dall’Assemblea dei Soci il 5 aprile 1997
Art. 1
È costituita in Rovigo l’Associazione Culturale denominata “Associazione Culturale Minelliana”.
Art. 2
Scopo dell’Associazione è divulgare la conoscenza dell’arte, della storia, delle tradizioni, dei beni culturali e ambientali del Polesine, considerato nel contesto del Veneto e della Valle Padana, attraverso:
a) la promozione e il coordinamento di studi e ricerche da attuarsi anche in collaborazione col mondo accademico, gli istituti culturali e gli Enti Locali;
b) la promozione e organizzazione di convegni, mostre, conferenze, corsi di aggiornamento e di formazione per insegnanti, tecnici e operatori culturali;
c) l’attività editoriale e multimediale;
d) l’attività di catalogazione.
Art. 3
La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Art. 4
L’Associazione non ha scopo di lucro. Le sue entrate e i suoi proventi, destinati al recupero delle spese e degli oneri e al reinvestimento nelle attività statutarie, sono costituite da:
a) quote associative e contributi dei soci ordinari;
b) quote dei soci corrispondenti;
c) contributi di enti pubblici e di privati;
d) convenzioni;
e) proventi dell’attività editoriale; lasciti e fondi.
Art. 5
Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Comitato di Direzione;
c) I Revisori dei Conti.
Art. 6
I Soci si distinguono in ordinari, corrispondenti e onorari.
Sono Soci Ordinari quelli che collaborano, di fatto, al conseguimento delle finalità sociali, anche con il rispettivo apporto finanziario a fondo perduto. I Soci Ordinari hanno diritto a voto deliberativo in seno all’Assemblea, promuovono l’adozione di iniziative da parte del Comitato di Direzione, rispondono degli impegni sino alla concorrenza della rispettiva quota associativa.
I Soci Corrispondenti agevolano l’attività della Associazione con il rispettivo contributo di proposte ed esperienze; hanno voto consultivo in seno all’Assemblea; la loro quota di adesione dà diritto a partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione.
Sono nominati Soci Onorari persone o enti che si siano resi benemeriti nei confronti dell’Associazione. La nomina a Soci Onorari è deliberata dal Direttivo. I Soci Onorari hanno voto consultivo nell’Assemblea.
Art. 7
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno; approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; nomina il Presidente, i componenti il Comitato di Direzione e i Revisori dei Conti; approva i programmi annuali di attività.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci Ordinari.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno dei soci in regola con le quote associative; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, in regola con le quote associative, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, in regola con le quote associative.
Il verbale delle deliberazioni delle assemblee sarà redatto da un segretario nominato dal Presidente e sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Quando il verbale viene redatto da un notaio non è necessaria la nomina del segretario e il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Notaio.
Non si ritiene necessaria l’indicazione nel verbale del nome dei soci presenti all’assemblea, ma il Presidente dovrà accertarne l’identità e il diritto d’intervenire all’assemblea stessa.
Art. 8
L’ammissione di nuovi Soci Ordinari è di competenza del Comitato di Direzione. I Soci Corrispondenti possono divenire Soci Ordinari a condizione che lo richiedano espressamente e si impegnino ad assumere gli obblighi sociali come previsto dall’art. 6 ed a versare la corrispondente quota. La loro ammissione è deliberata dal Comitato di Direzione.
I Soci Corrispondenti sono ammessi senza alcuna formalità, dietro semplice presentazione della domanda, sottoscrizione della scheda di adesione ed il versamento della corrispondente quota associativa.
Il mancato versamento delle quote sociali non comporta, per i Soci Ordinari, decadenza dall’Associazione. Tuttavia il Comitato Direttivo ha facoltà deliberativa di dichiarare la decadenza del Socio Ordinario che risulti moroso da oltre un biennio. I Soci Corrispondenti non in regola con i versamenti decadono automaticamente dalla qualità di Socio.
I Soci Ordinari possono recedere dall’Associazione inviando formali dimissioni a mezzo lettera raccomandata. Le dimissioni avranno effetto dalla data di accettazione da parte del Comitato di Direzione.
Art. 9
Le quote sociali sono fissate con deliberazione dell’Assemblea.
Art. 10
Il Comitato di Direzione è l’organo direttivo della Associazione di cui promuove l’attività, convoca l’Assemblea e ne esegue i deliberati; è composto dal Presidente e da altri otto membri espressamente nominati dall’Assemblea tra i Soci Ordinari. Di essi uno verrà nominato Vice Presidente – Responsabile Amministrativo con poteri di rappresentanza, anche su delega del Presidente, specie per adempimenti contabili e fiscali; un altro verrà nominato Responsabile dei programmi, cui compete il coordinamento delle attività di ricerca e pubblicazione. I predetti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 11
Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto, ne assume le obbligazioni e rilascia quietanze. Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. Viene eletto dall’Assemblea tra i Soci Ordinari; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 12
I Revisori dei Conti, in numero di tre, vengono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono scelti tra i Soci ordinari che non abbiano fatto parte del Comitato di Direzione negli anni cui si riferisce la contabilità da revisionare.
Art. 13
L’Associazione elegge domicilio legale in Rovigo presso l’ex convento degli Olivetani, piazzale S. Bartolomeo, 18.